Chi siamo: lo STATUTO
STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO, SOLIDARIETA’ E DOCUMENTAZIONE
“SCARICARE TUTTO TUTTI”
Associazione “Scaricare Tutto Tutti – Un Uomo Un Codice” – Prato
[L’associazione è stata costituita con atto pubblico in Prato il 25 febbraio 1994].
Articolo 1 – Denominazione
E’ costituita in Prato un’associazione di volontariato, solidarietà e documentazione, senza scopo di lucro, che assume il nome “Scaricare Tutto Tutti” ed è regolata dal presente Statuto. L’associazione, di seguito detta semplicemente Associazione, potrà essere denominata anche con “Scaricare Tutto Tutti – Un Uomo Un Codice” e, con l’acronimo STT, “Associazione di cittadini per la Giustizia fiscale”.
Articolo 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Prato, in Via del Cittadino 20, e può istituire Comitati cittadini, Coordinamenti provinciali e regionali o Delegazioni in tutte le località italiane ed estere.
Articolo 3 – Scopi
L’Associazione ha lo scopo di attuare gli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione della Repubblica Italiana, in armonia con i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà e partecipazione, e con il fine principale di favorire il rispetto integrale della Costituzione fondativa della Repubblica Italiana. In particolare, per tale scopo, l’Associazione si propone di:
a) Individuare, promuovere, sostenere e coordinare iniziative “per il riconoscimento e la tutela dei diritti economici della Persona“ e della famiglia [Personismo®], ovvero adottare tutte quelle azioni, comunque non violente, che possono essere utili e finalizzate per l’abrogazione di tutte le disposizioni di legge che non consentono a tutti i cittadini il riconoscimento [la deduzione fiscale dal reddito complessivo lordo] di tutti gli oneri e/o spese reali da essi comunque sostenute, siano esse personali e/o familiari. Riconoscimento di oneri e/o spese documentate, senza distinzione alcuna e nell’intera misura.
b) Tutelare la persona, i cittadini ed i consumatori, contro ogni forma di aggravio economico e/o erariale cui i Comuni, o Enti pubblici anche territoriali, debbano ricorrere, per esigenze di bilancio o per garantire la normale fruizione dei pubblici servizi, al fine di fronteggiare perdite economiche e/o mancati guadagni causati da azioni arbitrarie, illegittime oppure ostruzionistiche poste in essere da soggetti terzi in danno degli Enti territoriali o in danno dei cittadini.
c) Tutelare la persona, i cittadini ed i consumatori contro ogni forma di aggravio economico o qualsiasi danno ricadente su di essi in conseguenza della realizzazione, da parte di Società fornitrici di servizi essenziali ovvero di ogni altro Ente pubblico e/o privato, di forme di limitazione della libera concorrenza e del libero mercato o da azioni di ogni genere da queste adottate a danno della salute e del benessere dei cittadini.
d) Raccogliere, amministrare e distribuire sostegni, anche economici, direttamente od attraverso i suoi associati, destinati a favorire il conseguimento delle finalità dell’Associazione ed in particolare al patrocinio di iniziative anche legali ovvero azioni per il ricorso alla Corte Costituzionale od ogni altro procedimento utile al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto.
e) Organizzare iniziative di sensibilizzazione e di raccolta fondi per la diffusione di informazioni riguardo alle finalità della associazione ed alle gravi situazioni di ingiustizia fiscale e violazione economica “del diritto di uguaglianza di ogni cittadino di fronte alla legge”.
f) Collaborare con tutte le iniziative, anche individuali, e con le associazioni ed organizzazioni che perseguono gli stessi scopi, con particolare riguardo ad organizzazioni senza scopo di lucro.
g) Funzionare come centro di scambio di informazioni e di idee per la soluzione di problemi economici e politici, finanziari ed amministrativi, di comune interesse per la tutela della salute, della felicità e del benessere dei cittadini.
h) In generale svolgere qualsiasi attività che possa rendersi necessaria per il conseguimento dei fini sociali.
Articolo 4 – Dichiarazione d’Intenti
Nell’intento di far diventare utile ad ogni cittadino la ricevuta fiscale (“legalizzare la ricevuta fiscale = scrivere tutte le spese nella Dichiarazione dei Redditi”) i soci concordano i principi ispiratori ed i mezzi pratici di attuazione del progetto dell’associazione secondo quanto riportato nella “Dichiarazione d’Intenti”.
Articolo 5 – Regole generali
L’Associazione non ha fini di lucro e si impegna a devolvere e destinare ogni provento, contributo ed offerta che riceverà nel corso delle iniziative di solidarietà alle varie opere sopra menzionate.
Articolo 6 – Categorie degli Associati
Le categorie di associati sono le seguenti:
a) Aderenti e Simpatizzanti: sono coloro che non intendono partecipare alla vita dell’Associazione e per questo limitano il loro sostegno al solo versamento di una quota dichiarando con ciò di non voler avere altro impegno.
b) Fondatori: hanno tale qualifica coloro che sono inseriti nell’Albo d’Onore dell’Associazione in quanto intervenuti all’atto costitutivo dell’Associazione ovvero ai momenti fondanti e modificativi del suo Statuto concorrendo, con il loro apporto morale e/o materiale, alla costituzione, alla crescita e al buon andamento della stessa.
c) Ambasciatori [dei diritti economici della Persona], Saggi e Mèntori: sono coloro che con il loro apporto o per il loro contributo ideale e/o economico hanno concorso o concorrono al rafforzamento ed alla crescita della statura ideale e morale dell’Associazione e per tali meriti sono inseriti nell’Albo d’Onore dell’Associazione. Di diritto ne fanno parte i soci Onorari.
d) Ordinari: hanno tale qualifica coloro i quali sostengono in vario modo l’Associazione, ne pagano la sua quota di iscrizione associativa annuale, ma non possono o non intendono partecipare alla vita dell’Associazione.
e) Sostenitori: hanno tale qualifica coloro i quali versano una quota d’iscrizione o concorrono con la propria opera fattivamente, in modo economico o pratico, al buon andamento dell’Associazione secondo le modalità fissate dallo Statuto e dall’apposito Regolamento.
d) Benemeriti: hanno tale qualifica tutti coloro i quali sostengono o hanno sostenuto l’Associazione con il versamento di una quota annuale di iscrizione superiore ai minimi delle altre categorie determinati dal Consiglio.
e) Onorari: persone che svolgono o hanno svolto iniziative o attività di particolare valore per le finalità della Associazione. La nomina di socio Onorario avviene con delibera adottata con l’unanimità del Consiglio. I soci Onorari in ragione dei particolari meriti non pagano la quota annuale di iscrizione e sono inseriti nell’Albo d’Onore dell’Associazione.
Fondatori, Ambasciatori, Saggi, Mèntori e Benemeriti fanno parte dell’Albo d’Onore dell’Associazione, su delibera del Consiglio, in osservanza alle disposizioni del Regolamento. L’Albo d’Onore dell’Associazione è tenuto dal Consiglio. Di diritto ne fanno parte i soci Onorari.
Gli Enti, le Associazioni, le Fondazioni, le Amministrazioni, possono far parte della Associazione in qualità di Soci sostenitori o benemeriti.
Articolo 6 bis – Diritto di Voto
Tutti i Soci Aderenti e Simpatizzanti nelle Assemblee hanno diritto ad un solo voto.
Tutti gli altri soci hanno diritto di un voto “per ogni anno di sostegno” dato all’Associazione.
Per il conteggio dei diritti di voto di cui sono titolari Ambasciatori, Saggi, Mèntori, Benemeriti, Onorari e Fondatori farà fede la data dell’anno di iscrizione nell’Albo d’Onore dell’Associazione.
Per il conteggio dei diritti di voto dei soci Ordinari e Sostenitori faranno fede le ricevute di versamento dei contributi annuali dati all’Associazione.
Tutti gli associati per poter esercitare il diritto di voto attivo devono aver sottoscritto la Dichiarazione di condivisione dello Statuto, del Regolamento, del Codice etico e delle finalità dell’Associazione oltre ad aver regolarmente pagato la quota di adesione per l’anno, precedente alla convocazione di voto.
Per poter esercitare il diritto di voto passivo (diritto di candidatura alle cariche ed elezione) tutti i soci che si propongono devono aver potuto comprendere i valori ideali e le finalità dell’Associazione e per ciò aver sottoscritto la Dichiarazione di condivisione dello Statuto, del Regolamento, del Codice etico e delle finalità dell’Associazione da almeno 3 anni.
Articolo 7 – Quota sociale annua
Tutti gli associati si impegnano a prestare la loro opera in modo spontaneo e gratuito, esclusivamente per un fine di solidarietà. Ad ogni associato sarà richiesto il versamento di una quota associativa annua. Il Consiglio, in rapporto alle attività dell’Associazione, ha la facoltà di stabilire le quote di associazione delle singole categorie di soci.
Articolo 8 – Ammissione degli associati – Codice etico
L’ammissione all’Associazione con la qualità di socio è subordinata alle seguenti norme:
a) presentazione della domanda al Consiglio;
b) accettazione del presente Statuto, del Regolamento e del Codice etico senza riserve, comprendendo in questo la dichiarazione implicita di ripudiare ogni forma di violenza anche verbale e di non appartenere a forze politiche, organizzazioni e/o associazioni che abbiano ispirazioni ideali contrarie od in contrasto ai valori della Costituzione fondativa della Repubblica Italiana e perciò non riconducibili a quelle proprie dell’Associazione;
c) aver compiuto il sedicesimo anno di età;
d) non aver subito condanne penali passate in giudicato per atti contrari alla pubblica amministrazione e/o per azioni contrarie alle finalità dell’associazione ovvero alla tutela, alla integrità e al rispetto dei diritti fondamentali della Persona.
L’associato può essere di qualunque cittadinanza, apolide, o rifugiato politico.
E’ riservata al Consiglio la ratifica o meno dell’ammissione dei soci secondo Regolamento.
Articolo 9 – Cessazione di appartenenza
Costituisce motivo di decadenza del socio il mancato versamento delle quote annuali o il sopravvenire di una condizione personale incompatibile con i principi che animano l’Associazione. La qualifica di associato dell’Associazione si può perdere anche:
a) per dimissioni presentate per iscritto al Presidente;
b) per radiazione pronunciata dal Consiglio nel caso in cui il comportamento venga ritenuto in contrasto con i fini ed i principi dell’Associazione secondo il suo Regolamento o il Codice etico.
I Soci che intendono recedere dall’Associazione devono darne comunicazione scritta due mesi prima del termine dell’esercizio finanziario al quale non intendono partecipare.
Articolo 10 – Organi dell’Associazione
Gli organi della Associazione sono i seguenti: a) l’Assemblea Generale; b) il Consiglio e la Presidenza; c) il Presidente; d) la Segreteria; e) i Comitati Cittadini e/o provinciali, gli uffici di Coordinamento territoriali, le Delegazioni e/o Commissioni consultive.
Articolo 11 – L’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati iscritti dall’anno precedente. Un Socio può rappresentare, mediante delega scritta, fino a tre soci. L’Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all’anno, preferibilmente non oltre il mese di aprile, per la discussione e l’approvazione dell’attività sociale e del bilancio, secondo i punti posti all’ordine del giorno. E’ convocata normalmente dal Presidente oppure, in via straordinaria, su richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci con diritto di voto, o ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno. Tale richiesta deve specificare i motivi per i quali si richiede la convocazione, con proposta dell’ordine del giorno.
L’Assemblea Generale deve essere convocata dal Presidente in via ordinaria almeno 15 giorni prima della data fissata, mediante avviso scritto trasmesso con le modalità deliberate dal Consiglio, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In via straordinaria può essere convocata 7 giorni prima della data fissata.
Articolo 12 – Riunione dell’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno degli associati con diritto di voto, ed in seconda convocazione un’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti e/o rappresentati. La presidenza dell’Assemblea spetta al Presidente dell’Associazione.
Il Presidente prima di dichiarare l’Assemblea validamente costituita, dovrà constatare la regolarità delle deleghe. Per adottare ogni decisione della Assemblea è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il verbale dell’Assemblea deve essere firmato dal Segretario e dal Presidente.
E’ espressamente vietata la discussione di argomenti non posti all’ordine del giorno.
I soci possono proporre all’assemblea mozioni su qualsiasi argomento. Ogni mozione prima della presentazione all’Assemblea, per consentirne la presentazione e la divulgazione, dovrà essere esaminata nella prima riunione utile del Consiglio e comunque in quella almeno immediatamente antecedente la convocazione dell’Assemblea.
Articolo 13 – Il Consiglio dell’Associazione e gli uffici di Presidenza
Il Consiglio è composto da un minimo di 3 fino a un massimo di 9 Consiglieri eletti tra gli associati con diritto di voto. E’ facoltà del Consiglio la nomina di Consiglieri supplenti. Il Consiglio è eletto la prima volta dall’Assemblea dei soci fondatori, ed in seguito, allo scadere del mandato, dall’Assemblea Elettiva Generale. Il Consigliere che risulterà assente per tre riunioni ordinarie consecutive senza giustificato motivo, sarà ritenuto dimissionario dalla carica e sostituito dal primo dei non eletti o, in subordine, per cooptazione del Consiglio stesso. Qualora venisse a mancare, per tre volte di seguito e senza giustificato motivo, la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente convocherà un’Assemblea dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio elegge il Direttivo di Presidenza [di seguito detto Presidenza] composto almeno dal Presidente e da due Vice-Presidenti che sono pure Presidente e Vice-Presidenti dell’Associazione. L’incarico di Consigliere ovvero di Presidente e VicePresidenti avrà la durata minima di tre anni, senza limite di mandato. Le cariche di membro del Consiglio sono totalmente gratuite. Ai membri del Consiglio può essere riconosciuta soltanto la reintegrazione di indennità a titolo di rimborso spese a fronte dei giustificativi documentati.
Articolo 14 – Riunione del Consiglio
Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno 4 volte l’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno quattro Consiglieri. La presenza del Presidente, o di un Vice-Presidente, e nel complesso di almeno tre Consiglieri è richiesta per la validità delle deliberazioni che sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere che risulterà assente per tre riunioni ordinarie consecutive senza giustificato motivo, sarà ritenuto dimissionario dalla carica e sostituito dal primo dei non eletti o, in subordine, per cooptazione del Consiglio stesso. Qualora venisse a mancare, per tre volte di seguito e senza giustificato motivo, la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente convocherà un’Assemblea dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio. Alle riunioni del Consiglio potranno partecipare, con solo diritto di voto consultivo, secondo le procedure indicate nel Regolamento, anche i Coordinatori delle Commissioni di lavoro, i Presidenti delle Delegazioni territoriali e/o i Coordinatori dei Comitati Cittadini e/o Provinciali.
Articolo 15 – Compiti del Consiglio
Il Consiglio sovrintende all’attività dell’Associazione per la realizzazione dei fini statuari. Sono compiti del Consiglio:
a) predisporre il bilancio annuale preventivo e consuntivo se da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale;
b) relazionare sulla attività dell’Associazione e le grandi linee del programma annuale;
c) redigere ed approvare il Regolamento interno e il Codice etico dell’Associazione;
d) proporre le eventuali modifiche da apportare allo Statuto da sottoporre per la approvazione all’Assemblea.
c) coordinare il lavoro dei vari Comitati Cittadini, Commissioni e/o Delegazioni;
d) nominare/revocare la Segreteria;
e) accogliere/ respingere le iscrizioni all’Associazione, decidere sulla radiazione di un associato.
Articolo 16 – Elezione del Consiglio di Presidenza
Tutti i Soci sono invitati dalla Presidenza ovvero dalla Segreteria dell’Associazione a partecipare all’elezione del Consiglio mediante invio dell’ordine del giorno con la data entro la quale i Soci sono chiamati a pronunciarsi. Il Regolamento per le elezioni determina le modalità del voto, stabilisce il metodo per determinare i candidati alla carica di Consigliere e di Presidente, ed i controlli necessari per evitare la duplicazione del voto e per evitare l’ingresso o la partecipazione di persone appartenenti a forze politiche e/o organizzazioni con ispirazioni o ideali non riconducibili o in contrasto alle finalità dell’Associazione.
Articolo 17 – Presidente
Il Presidente ha legale rappresentanza della Associazione, rappresenta l’Associazione presso l’esterno a tutti i livelli, adotta le iniziative e regola l’andamento dell’Associazione, presiede le riunioni del Consiglio, delle Assemblee Generali ordinarie e straordinarie, del Congresso dei soci, e può adottare tutti quei provvedimenti che ritiene a carattere d’urgenza, con l’obbligo di riferirne alla prima riunione del Consiglio. Svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio. In caso di impedimento o assenza del Presidente, tutte le sue funzioni verranno svolte dal Vice- Presidente anziano o da quello da lui delegato.
Articolo 18 – La Segreteria
La segreteria è composta dal segretario/a e da un eventuale aiuto, responsabile in solido, con funzioni di sostituto per impedimento o assenza del segretario. La segreteria è nominata dal Consiglio su proposta del Presidente, cui risponde in via diretta. Il Consiglio e il Presidente hanno ciascuno la facoltà di revoca della Segreteria.
La Segreteria provvede, ad ogni riunione ordinaria del Consiglio, al rendiconto di:
– bilancio, impegni assunti e disponibilità di cassa, movimenti bancari e del conto corrente postale;
– presentazione delle richieste di iscrizione e tenuta dell’Albo dei Soci e dell’Albo d’Onore aggiornato.
E’ anche compito della segreteria provvedere all’invio delle convocazioni e delle comunicazioni ai soci e alla redazione dei verbali delle riunioni e dell’Assemblea.
Articolo 19 – I Comitati, gli uffici di Coordinamento territoriali, le Delegazioni
Comitati cittadini hanno autonomia economica ed organizzativa secondo le disposizioni del Regolamento previa autorizzazione del Consiglio. E’ compito del Consiglio istituire Delegazioni Regionali, Comitati Cittadini o provinciali, Uffici di coordinamento al fine di decentrare l’attività e mantenere i contatti con comitati locali o territoriali. Comitati, uffici di Coordinamento e Delegazioni dovranno agire nei limiti e secondo gli scopi della Associazione. Un apposito Regolamento delimiterà le attività e le norme di funzionamento di Delegazioni e Comitati. Il Consiglio ha facoltà di sciogliere le Delegazioni o i Comitati in caso di mancato o cattivo funzionamento o svolgimento di attività contrarie alle finalità o al Regolamento dell’Associazione.
Articolo 20 – Le Commissioni – Il Consiglio dei Saggi
Il Consiglio può nominare Commissioni con compiti consultivi composte anche di membri esterni dell’Associazione. Ogni Commissione lavorerà sotto le direttive di un Coordinatore. Ogni Commissione eleggerà il proprio coordinatore che parteciperà alle riunioni del Consiglio. I coordinatori potranno delegare un rappresentante, appartenente alla propria Commissione, a partecipare in sua vece alla riunione del Consiglio. Ai gruppi di lavoro delle Commissioni possono partecipare anche persone che non appartengono all’Associazione ma ne condividono gli scopi; non potranno però essere elette coordinatori di commissione, né loro delegati alle riunioni del Consiglio.
Articolo 21 – Durata e scioglimento
L’Associazione ha durata dall’atto costitutivo sino a tempo indeterminato. Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento della Associazione l’Assemblea deciderà la devoluzione delle attività esistenti. E’ in ogni caso escluso alcun rimborso ai soci.
Articolo 22 – Modifica dello Statuto
Per modificare lo Statuto della Associazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti all’Assemblea.
Articolo 23 – Simboli della Associazione
L’Associazione potrà farsi riconoscere presso l’esterno anche attraverso l’adozione di uno o più simboli, su delibera del Consiglio.